Art. 2.
(Agevolazioni).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge reca modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, allo scopo di agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani generazioni, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.